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Prevenzione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo

 

Premessa

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

  • dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  • dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
  • dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
  • dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
  • dalla direttivaMIURn.1455/06;
  • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
  • dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Qalità ed Eccellenza

  • dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
  • dagli artt. 2043-2047-2048Codice Civile.
  • dalla Legge n.71/2017

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

  1.  Il Dirigente Scolastico:
  • individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
  • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
  • prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
  • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
  1. Il Referente del “Bullismo e Cyberbullismo”:
  • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
  • si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, … per realizzare un progetto di prevenzione;
  • cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
  1.  Il Collegio Docenti:
  • promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
  • prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
  • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
  1.  Il Consiglio di Classe:
  • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
  • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
  1.  Il Docente:
  • intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
  • valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
  1.  I Genitori:
  • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
  • sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
  • vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
  • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  • conoscono il codice di comportamento dello studente;
  • conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
  1.  Gli alunni:
  • sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
  • i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
  • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
  • non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
  • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Mancanze Disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

  • la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
  • l’intenzione di nuocere;
  • l’isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

  • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
  • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
  • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
  • Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
  • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
  • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal

medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

  • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
  • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
  • Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Sanzioni Disciplinari

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica o in attività socialmente utili.

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235; Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo

Schema procedure scolastiche in caso di atti di Cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

1° Fase: analisi e valutazione dei fatti.

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe

Altri soggetti coinvolti: /Referente Cyberbullismo/Psicologo

  • Raccolta di informazioni sull’accaduto.
  • Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro.
  • Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

2° Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine.

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive:

  • Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere.

I fatti non sono configurabili come cyber bullismo:

  • Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3° Fase: azioni e provvedimenti.

  • Supporto alla vittima e protezione; evitare che la vittima si senta responsabile;
  • comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);
  • Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
  • Lettera di comunicazione formale all’alunno ed ai genitori del cyberbullo;
  • Scelta dell’opportuno ammonimento al cyberbullo;
  • Valutazione di un intervento personalizzato:
  • obiettivi: sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
  • Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  • sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  • imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
  • eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su);
  • Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o

comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4° Fase: percorso educativo e monitoraggio.

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

  • si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
  • provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.