Verifiche e Parametri Valutativi
La valutazione si fonda su una pluralità di prove di verifica di diverse tipologie, con particolare attenzione a quelle previste dall’Esame di Stato per le classi dell’ultimo anno di studi.
Le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel presente documento che, a sua volta, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per gli indirizzi di studi presenti presso il liceo (D.P.R. 275/2009).
Principalmente sono valutati gli aspetti inerenti le conoscenze dei contenuti, le capacità critiche, le competenze trasversali tra i vari ambiti disciplinari. I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione per le prove scritte mediante apposite griglie condivise a livello dipartimentale.
Ferma restando la libertà del singolo docente nella scelta della tipologia delle prove di verifica, nessun alunno potrà essere valutato con meno di due prove quadrimestrali e in generale non con un numero inferiore di verifiche rispetto a quello stabilito da ogni singolo dipartimento.
È sistematica la somministrazione di almeno una simulazione di terza prova nelle classi finali ed è prassi consolidata la simulazione di prima e di seconda prova scritta, e di terze prove di tutte le tipologie. In particolare nell’indirizzo scientifico si simulano le prove di matematica inviate dal Ministero.
Criteri per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva
Lo studente ottiene la promozione, ai sensi del D.P.R. 122 del 2009, in presenza delle seguenti condizioni: valutazione almeno sufficiente in ciascuna disciplina, valutazione almeno sufficiente nel comportamento, frequenza pari ad almeno i tre quarti del monte ore annuale (numero ore: 891 annuali per le classi del biennio di tutti gli indirizzi attivati, 990 annuali per le classi del triennio del liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane, 1023 annuali per le classi di triennio del liceo classico)..
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:
- entrate in ritardo;
- uscite in anticipo
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari;
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
- assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documento con certificato di ricovero e di dimissioni e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto delle dimissioni e convalidato dal medico curante,
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico attestante la gravità della patologia;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’Intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- la partecipazione individuale ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza (massimo due giorni per anno scolastico)
- partecipazione a gare e a concorsi (es. certamina, olimpiadi di matematica, etc.) o progetti
organizzati dall’Istituto o a cui lo stesso ha aderito.
- gravi motivi personali e/o di famiglia (gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado) adeguatamente documentati;
- entrata posticipata o uscite anticipate per:
- analisi mediche;
- donazioni di sangue;
- disservizio trasporti adeguatamente documentate;
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
- entrate ed uscite variate rispetto all’ordinario per disposizione del dirigente scolastico.
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, dalla quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzo comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Il Consiglio di Classe, in presenza di lacune non gravi e comunque non tali da pregiudicare il recupero nei mesi estivi, di norma in non più di tre discipline, procede alla sospensione del giudizio. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno, ai sensi del D.P.R. 122 del 2009, sono ammessi agli esami conclusivi in presenza delle seguenti condizioni: valutazione almeno sufficiente in ciascuna disciplina, valutazione almeno sufficiente nel comportamento, frequenza pari ad almeno i tre quarti del monte ore annuale.