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Scambi Culturali

Esiste presso il Liceo Peano un docente referente a cui possono rivolgersi gli studenti che decidono di trascorrere un periodo di studio – dai due mesi all'intero anno scolastico – in un paese straniero. Tale referente ha il compito di informare gli studenti e le loro famiglie sulle varie opzioni ed agenzie che, in collaborazione con la scuola, si occupano di inserire ed appoggiare lo studente durante la permanenza. Ha altresì il compito di tenere i contatti tra gli studenti all'estero e la scuola stessa, fornendo loro materiale di studio, brevi dispense fornite dai docenti ed indicazioni sul reinserimento al ritorno in Italia. Ha, altresì, il compito di predisporre il piano di studi per gli alunni stranieri che sono accolti nell’Istituto per trascorrere un periodo di studi in Italia, tenendo conto  delle aspirazioni individuali.

Protocollo

per la gestione della mobilità internazionale in ingresso e in uscita

 Il Liceo Peano di Tortona con il presente protocollo intende sostenere e, nel contempo, regolamentare l’esperienza di studio dei propri studenti/studentesse nelle scuole estere, alla luce del “significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero”, evidenziato nella Nota Prot.843 del 10/04/2013 del MIUR.

 

Partire per un periodo di studio all’estero è una forte esperienza di formazione interculturale.  Si tratta, inoltre, di un’esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni e agire senza contare sull’aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un’esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest’ottica che il percorso all’estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente   a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come competenze utili per la vita, anziché sottovalutarle.  Le competenze interculturali acquisite durante l’esperienza all’estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall’UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

 

Normativa di riferimento

 

  • Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3, che consente l’iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all’estero, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe;

 

  • M. 181/97, che riconosce la validità delle  esperienze  di studio  all’estero  e invita il Consiglio  di Classe  ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola/classe di origine;

 

  • DPR   275/99,  art.  14, comma  2, che  attribuisce  alle  istituzioni scolastiche  il  compito  di  disciplinare   il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;

 

  • M. n. 236/99,  che  disciplina l’attribuzione  dei  crediti  scolastici al rientro  nella  scuola  di appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore globale dell’esperienza, e consente la partecipazione anche agli alunni con debito formativo;

 

  • Comunicazione   n. 2787 /R.U./U  20 aprile  2011, nella  quale  al titolo  V si  legge  che  "Considerato  il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente  che ne deriva, si invitano, pertanto,  le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

 

 

La materia è disciplinata inoltre dalle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale del MIUR (Nota Prot.843 del 10 aprile 2013) alla quale si rimanda per tutti gli aspetti non espicitamente previsti dal presente protocollo e dalla Circolare MIUR prot. 3355/2017  “Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: chiarimenti interpretativi” per quanto riguarda gli aspetti relativi all’ASL, introdotta dalla L. 107/2015.

 

Destinatari Studenti/studentesse interni che trascorrono un periodo o l’intero anno scolastico all’estero in soggiorno-studio individuale. Considerato il notevole impegno da profondere per la positiva riuscita dell’esperienza nella sua globalità, il Collegio dei docenti ritiene prioritario che l’andamento didattico-disciplinare degli studenti/studentesse coinvolti risulti essere a tutti gli effetti positivo. Gli studenti che vogliono studiare all’estero devono perciò essere promossi, senza sospensioni di giudizio, nell’anno precedente a quello della partenza.

 

Nel caso, invece, gli studenti scelgano di trascorrere il secondo semestre dell’anno scolastico all’estero, questi saranno tenuti a saldare le eventuali insufficienze prima della loro partenza.

 

 

Finalità a) sostenere lo studente/studentessa durante la sua esperienza interculturale; b) avvalersi dell’esperienza interculturale individuale al fine di una crescita partecipata dell’intera comunità scolastica; c) regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività, assicurandone la trasparenza e garantendo a tutti gli studenti/studentesse un pari trattamento.

 

Obiettivi a) seguire e monitorare il soggiorno degli studenti/studentesse all’estero dal punto di vista didattico; b) responsabilizzare gli studenti/studentesse sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola italiana; c) assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti; d) facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente/studentessa e insegnanti e tra studente/studentessa e compagni di classe.

Per dare attuazione al protocollo, viene nominato un referente d’istituto con il compito di valorizzare all’interno dell’istituto l’esperienza dei partecipanti ai programmi di scambio e i materiali da loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza compiuta durante l’anno scolastico all’estero; fornire materiale di supporto al CdCL registrare e archiviare il lavoro svolto a memoria del percorso compiuto; curare in collaborazione con la Segreteria Studenti, una anagrafica degli studenti all’estero.

 

SOGGIORNO DI UN ANNO

 

PRIMA DELLA PARTENZA

QUANDO

CHI

CHE COSA

 

OTTOBRE/FEBBRAIO

La famiglia/lo studente/studentessa

Informa il Dirigente Scolastico, il referente e il coordinatore di classe circa l’intenzione di partecipare a un programma di mobilità individuale all’estero e acquisisce il parere dei docenti.

 

 

Trasmette alla segreteria scolastica tutti i documenti e le informazioni necessari per la candidatura dello studente/studentessa al soggiorno di studio all’estero un mese prima della scadenza del bando.

 

 

Comunica per iscritto alla segreteria didattica l’accettazione da parte dell’organizzazione.

 

 

Sottoscrive e si impegna a rispettare il contratto formativo d’Istituto1 per gli studenti/studentesse in mobilità individuale all’estero.

 

 

Recepisce dal Consiglio di classe i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi nel successivo anno scolastico e le competenze da acquisire autonomamente durante il soggiorno all’estero.

 

 

Fornisce ai docenti del Consiglio di classe un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza.

 

 

Fornisce un recapito e-mail dello studente e della famiglia.

 

La segreteria

Trasmette i documenti da compilare al coordinatore, e riconsegna alla famiglia i documenti compilati.

 

Il coordinatore

Comunica al CdC l’intenzione dello studente/essa.

 

 

Compila i documenti avvalendosi, se necessario, dell’aiuto del collega di lingue entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.

 

Il referente

Esprime un parere, non vincolante, sulla partecipazione al programma di studio all’estero.

APRILE/MAGGIO

Il CdC

Individua un tutor tra i docenti ed un peer tutor tra i compagni di classe e comunica i nuclei disciplinari imprescindibili deliberati dai Dipartimenti su cui verterà il colloquio di riammissione.

 

  1. Il contratto formativo d’istituto (Learning Agreement) dovrà contenere un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e/o durante il soggiorno all'estero, nel caso vi siano, ad esempio, discipline opzionali da scegliere; prevedere, per quanto riguarda il piano di studio italiano, un percorso essenziale focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo: nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, propedeutici alla classe successiva, deliberati nei Dipartimenti e approvati dal Collegio dei docenti e percorso essenziale di studio individualizzato che riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all’estero.

 

SOGGIORNO ALL’ESTERO

 

QUANDO

CHI

CHE COSA

DURANTE TUTTO

IL

Lo

Mantiene i contatti con il Coordinatore del CdC

PERIODO

DI

studente/studentessa

e con il Referente, tramite posta elettronica

SOGGIORNO

 

 

(diario di bordo, report quindicinale, blog etc.);

ALL’ESTERO

 

 

mantiene contatti almeno mensili con il peer

 

 

 

tutor per ricevere indicazioni ed eventuali

 

 

 

materiali;

 

 

 

prepara il proprio reinserimento dal punto di

 

 

 

vista didattico-disciplinare;

 

 

 

ha cura che la scuola estera predisponga la

 

 

 

relazione informativa sui corsi frequentati e sui

 

 

 

contenuti svolti e la conseguente valutazione

 

 

 

specifica degli apprendimenti ad uso del CdC.

 

 

Il tutor

Mantiene i contatti con lo studente/studentessa e

 

 

 

informa il CdC sull’evoluzione dell’esperienza

 

 

 

all’estero

 

RIENTRO

 

QUANDO

CHI

CHE COSA

AL RIENTRO IN ITALIA

Lo studente/studentessa

Consegna tutta la documentazione della scuola estera al tutor e al Referente appena conclusa l’esperienza all’estero.

 

Prende contatto con il Coordinatore per programmare il colloquio di reinserimento durante il quale lo studente/studentessa illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato.

 

Il referente

Trasmette la documentazione relativa a frequenza, profitto, condotta, diplomi, certificazione etc. rilasciata dalla scuola ospitante al tutor.

Traduce in decimi le valutazioni delle scuole

 

 

estere per calcolare, in sede di Consiglio di classe, la fascia di livello per media conseguita ai fini di una corretta attribuzione del credito scolastico.

Propone ai CdC una linea di comportamento unitaria nei confronti degli studenti/studentesse in mobilità, in modo che siano espresse richieste e siano fornite indicazioni omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire, in base a quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari.

 

 

 

REINSERIMENTO NELLA CLASSE

  • All’inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio di classe assicura l’ammissione alla classe successiva a seguito di una verifica puntuale ma non nozionistica sulle materie non studiate all’estero attenendosi al principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto il lavoro fatto dallo studente.
  • A tal fine, dopo l’inizio delle lezioni, lo studente riammesso presenterà e discuterà davanti al Consiglio di Classe, ed eventualmente alla classe, una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera cosicché possa condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe e con i docenti.
  • Il Consiglio di classe può decidere e calendarizzare successive verifiche di recupero del curricolo non svolto all’estero che siano finalizzate all’acquisizione di dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento degli studi. Tali verifiche   saranno concordate   nel primo Consiglio di Classe e programmate dopo un primo periodo di recupero e ripasso. Se necessario, lo studente potrà usufruire di interventi di recupero già attivati per gli studenti con carenze.
  • L’allievo verrà tempestivamente informato del calendario delle suddette prove, che dovranno avere luogo entro il mese di dicembre. Le prove di verifica saranno proposte durante il normale orario curricolare dal docente della disciplina interessata, che provvederà a stilare un verbale.
  • Le valutazioni acquisite nelle discipline non svolte all’estero, unitamente alle valutazioni conseguite all’estero nelle  materie  seguite  (opportunamente  calibrate  con la valutazione  decimale  in  uso  e integrate tramite media aritmetica dai risultati delle eventuali prove di accertamento) costituiscono la base  di determinazione  della  media  che colloca lo studente  nella  fascia di oscillazione del  credito scolastico  mentre   il  credito  formativo  può  essere  attribuito  in  base  alla  relazione  della  scuola ospitante.

 

 

 

STUDENTI CHE FREQUENTANO ALL’ESTERO

UN PERIODO INFERIORE ALL’ANNO SCOLASTICO

 

Gli Studenti che frequentano un periodo di studi all’estero inferiore all’anno scolastico (tre/sei mesi) dovranno rientrare alla fine del loro periodo di studi portando in Italia la seguente documentazione:

  1. piano di studi effettuato
  2. attestato di frequenza
  3. programma effettuato (syllabusprogram)
  4. eventuali documenti che attestino la partecipazione dello studente ad attività di progetto extracurriculari organizzate nella scuola all’estero (di tipo sportivo, artistico, ricreativo) utile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico

 

Al rientro in sede, lo studente presenterà e discuterà in classe una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera cosicché possa condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe. Sarà in seguito sottoposto ad una verifica di recupero del curricolo non svolto all’estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante la curricolare attività didattica. Il recupero può essere parziale per una materia del curricolo straniero presente ma non completa nei contenuti essenziali o circostanziato per una materia totalmente esclusa. Ogni recupero è finalizzato all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento dell’anno scolastico, secondo il principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto ciò che lo studente ha fatto.

 

Per il soggiorno all’estero nei mesi estivi il presente protocollo non si applica.

 

 

CORRISPONDENZA RISULTATI OTTENUTI NEL SISTEMA ANGLOSASSONE CON I VOTI IN TALIA

 

Riportiamo la corrispondenza risultati ottenuti nel sistema americano/anglosassone con i voti adottati in Italia, fondamentale nel rientro dall’estero dopo un anno per stabilire i voti ottenuti nelle discipline studiate all’estero e per stabilire quindi la media ai fini dell’attribuzione del credito o per inserire i voti riportati all’estero in un periodo di sei mesi nella pagella del primo quadrimestre:

 

A+ Excellent

DIECI

A Very good

NOVE

B Good/above average

SETTE/OTTO

C Average/satisfactory

SEI

D Below average

QUATTRO/CINQUE

F Failing

TRE

 

Qualora uno studente presenti al suo rientro giudizi diversi da quelli solitamente attribuiti dal sistema anglosassone, sarà compito della scuola provvedere alla conversione di questi giudizi in decimi.

 

 

 

 

Preso atto della Nota MIUR 3355 del 28 marzo 2017, punto 7

Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o  formazione all’estero

“ Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V - e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio. In quest’ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell’Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell’offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali esperienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”. Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

 

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.  Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all’estero. In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo - al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell’apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all’estero.            

 

 Il Liceo Peano riconosce a titolo di attività validabili come Alternanza Scuola-Lavoro:

 

  • 95 ore per gli alunni in mobilità annuale
  • Un numero proporzionale al periodo trascorso all’estero per gli alunni che vi trascorrono

un lasso di tempo inferiore

 

fatte salve ulteriori valutazioni debitamente motivate dal Consiglio di Classe, in particolare in presenza di esperienze qualificate debitamente documentate e svolte dallo studente all’estero, che valorizzino ulteriormente l’esperienza di mobilità internazionale.

 

Studenti stranieri che chiedono l'accoglienza presso il Liceo

 

Preso atto che le citate linee di indirizzo stabiliscono che:

  • l’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.
  • i protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.
  • il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

 

Premesso che

  • tutte le attività erogate dalla Scuola devono convergere verso le finalità istituzionali di educazione, istruzione e formazione,
  • la circostanza dell’accoglienza di studenti stranieri può costituire un’occasione di arricchimento dell’offerta formativa della classe, nella misura in cui l’inserimento dell’alunno/a sia frutto di una volontà progettuale condivisa dagli Organi Collegiali competenti e preceduta da un contatto istituzionale tra il Liceo Peano ed Enti titolati (ad es. Intercultura, STS, Istituzioni scolastiche straniere…)

 

 

è adottato il seguente PROTOCOLLO

 

  1. in via preliminare il Liceo deve ricevere una lettera di richiesta di ospitalità da parte di un Ente titolato (ad es. Intercultura, STS, Istituzioni scolastiche straniere…) o da una Scuola straniera, nella quale viene presentato lo studente (generalità, età, profilo, motivazione, …), vengono esposti i motivi (didattico-formativi) della richiesta, sono precisati i tempi di soggiorno (dal… al…) e il recapito della famiglia italiana ospitante

 

  1. è esclusa la ricevibilità di richieste di ospitalità provenienti, in modo autonomo, da studenti, docenti o altri soggetti non istituzionali o riconosciuti come Enti accreditati nella Mobilità Studentesca Internazionale.

 

  1. la richiesta viene trasmessa alle figure responsabili della Mobilità Internazionale che, ove possibile per mezzo dell'associazione proponente, acquisisce dalla scuola straniera dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;

 

  1. la famiglia ospitante, la cui residenza sarà assunta come domicilio temporaneo dell’ospite (minorenne o maggiorenne che sia), deve scrivere una lettera alla scuola nella quale, oltre a confermare l’ospitalità, lasci opportuni recapiti telefonici e si impegni a far frequentare regolarmente le lezioni all’alunno/a, giustificandone le assenze se minorenne e. le figure responsabili della Mobilità Internazionale, sentita la dirigenza, valutano l'accoglibilità della domanda

 

e, sulla base dell'età, del profilo culturale e di specifiche richieste dell'associazione proponente, individuano l'indirizzo e la classe di inserimento;

 

  1. il Consiglio di Classe, valutata la proposta di inserimento, la condivide con apposita delibera e garantisce l’accoglienza e l’integrazione con gli altri alunni. In caso di accoglimento, individua un tutor ed, eventualmente, un peer-tutor;

 

  1. il Consiglio di classe si adopererà per personalizzare il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

 

  1. l’alunno/a ospite avrà obbligo di frequenza e di rispetto dei regolamenti scolastici al pari di tutti gli altri studenti del Liceo.

 

  1. al termine del soggiorno la scuola italiana, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Classe, rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero (che può prevedere anche valutazioni in decimi).

 

Gli studenti ospiti sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti. L’alunno straniero deve essere coperto, per il periodo di permanenza nell’istituto, da polizza assicurativa per le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia